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COVID-19: Vademecum del Sindacalista, A Domanda Risposta

E’ obbligatorio indossare la mascherina? E se sì quando e dove?

Dal 16 giugno 2022, è obbligatorio utilizzare le mascherine FFP2 per accedere e utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:

  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni;
  • autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Inoltre, hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cioè mascherine almeno chirurgiche) i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

L’obbligo di indossare le mascherine non è previsto per:

  • bambini sotto i 6 anni di età;
  • persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
  • operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
  • Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina:
  • mentre si effettua l’attività sportiva;
  • quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Nei luoghi di lavoro è obbligatorio indossare la mascherina?

E’ obbligatorio in alcuni settori secondo la normativa vigente. Con il nuovo protocollo sulla sicurezza, firmato in data 30 giugno 2022, “l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio”.

E’ quindi opportuno l’utilizzo della mascherina durante il lavoro?

Indossarla è “opportuno” nei contesti “di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda”.

Il datore di lavoro è responsabile in caso di infezione?

Il datore di lavoro è tenuto al rispetto delle norme e dei protocolli di sicurezza sul lavoro vigenti e ha l’onere di mettere in campo tutte le misure di prevenzione. Qualora ciò non avvenga possono sussistere responsabilità a suo carico.

In base al protocollo “è il medico competente o il responsabile del servizio di prevenzione a selezionare l’ambito applicativo dell’uso obbligatorio della mascherina con riferimento alle specifiche mansioni e ai contesti indicati nel protocollo”.

Contrarre l’infezione da SARS-CoV-2/COVID-19 in occasione dell’attività lavorativa costituisce infortunio sul lavoro.

In ambienti lavorativi il costo della mascherina è a carico dei lavoratori?                         

Il recente protocollo citato in precedenza mantiene l’obbligo in capo alle aziende di rendere disponibili le mascherine FFP2 per tutti i lavoratori. La responsabilità di indossarle ove indicato sarà a carico esclusivo dei lavoratori.

Chi contrae l’infezione da SARS-CoV-2/COVID-19 è considerato in malattia?

Sì.

L’assenza viene conteggiata ai fini del comporto per malattia?

No.

Cosa bisogna fare se si è risultati positivi?

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.

Con circolare del Ministero della Salute sono definite le modalità attuative. La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.

E per chi ha avuto contatti stretti con positivi?

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Quali sono i test attualmente disponibili per rilevare l’infezione da SARS-CoV-2?
  • test molecolari
  • test antigenici rapidi
  • test sierologici
Il fai da te potrebbe essere considerato un test antigenico rapido?

Non propriamente, si può utilizzare solo per una prima verifica della negatività/positività. Infatti il test “fai da te” proprio per la sua caratteristica, che ne consente l’effettuazione non in farmacia o nei laboratori o in altre strutture previste, in caso di positività non identifica la persona  che non risulta quindi registrata negli archivi sanitari con il rischio che la persona stessa possa continuare ad uscire e girare nella comunità e infettare altre persone. In caso di positività è necessario rispettare tutte le norme vigenti.

Riepilogando la procedura per la verifica della positività: va utilizzato un tampone con procedura tracciata, poi va contattato il medico di base, il quale può richiedere via e-mail il documento relativo al tampone effettuato, si richiede il certificato di malattia con il numero protocollo da inviare al datore di lavoro. E’ questa la procedura?

Sì.

Per il rientro al lavoro invece?

Alla scadenza del certificato sarà sufficiente rifare il tampone, anche l’antigenico rapido (non il fai da te) ed in caso di negatività inviare al datore di lavoro il test effettuato nei centri abilitati, ovvero portarlo con sé e consegnarlo al proprio responsabile.

Questo vuol dire che, ad oggi, non c’è più bisogno del certificato medico per rientrare?

Sì.

Neanche inviare l’e-mail al medico sanitario di competenza datoriale?

Corretto.

Con chi deve collaborare il medico competente?

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Sono risultato positivo al SARS-CoV-2/COVID-19 posso lavorare in smart working?

Nei casi di isolamento del lavoratore per positività al SARS-CoV-2/COVID-19 supportata da adeguata certificazione medica la prestazione lavorativa è sospesa per malattia e come tale non sarà possibile svolgerla neppure in modalità di smart working.

Sono risultata positiva con il test fai da te. Posso richiedere lo smart working e non dichiarare di aver contratto il al SARS-CoV-2/COVID-19?

Assolutamente NO, potrebbe essere perseguita anche penalmente.

Sono un genitore lavoratore con un figlio minore di 14 anni, ho diritto allo smart working?

Sì. Ai sensi del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni in Legge 19 maggio 2022, n. 52 (art. 10, comma 2, Allegato B), le misure di cui all’art. 90, commi 1 e 2, del D.L. n. 34/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 77/2022, si applicano fino al 31 luglio 2022.

Pertanto, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Fino a quando è utilizzabile la procedura semplificata di comunicazione di smart working nel settore privato?

Ai sensi dell’art. 10, comma 2 bis, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni in L. 19 maggio 2022, n. 52, il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 31 agosto 2022.

Quali altre categorie di lavoratori hanno (o meglio, potrebbero avere) diritto di accedere allo smart working?

La Legge n. 52 del 19 maggio 2022 di conversione del Decreto Riaperture 2022 ha prorogato fino al 31 luglio 2022 l’obbligo di “sorveglianza sanitaria straordinaria” (originariamente previsto dall’art. 83, co. 1, D.L. 34/2020), a carico del datore di lavoro, per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di:

  • età;
  • condizione di rischio derivante da immuno-depressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.

In aggiunta alle categorie indicate per le quali è prevista in via ordinaria e strutturale una priorità di accesso allo smart working, potrebbe quindi essere riconosciuto dal medico competente, in favore dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio sopra individuati, il diritto di svolgere la propria attività lavorativa in smart working.

Cosa succede a decorrere dal 1° settembre 2022?

Fatte salve ulteriori proroghe dello smart working semplificato, da tale data per accedere alla modalità di Lavoro Agile sarà necessario tornare a seguire la procedura ordinaria, con la necessità, pertanto, di sottoscrivere gli accordi individuali (e di adottare gli eventuali regolamenti/policy di Smart working), nonché di applicare tutti i restanti adempimenti previsti dalla normativa ordinaria attualmente in vigore ossia, in particolare, quanto previsto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, e dal Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile nel settore privato sottoscritto il 7 dicembre 2021.

Pertanto, entro il 31 agosto 2022 nei casi in cui sia stato attivato lo smart working semplificato fino al 31 agosto 2022 (o altro termine antecedente) il datore di lavoro dovrà valutare l’opportunità di optare per un inserimento stabile di tale modalità lavorativa nell’organizzazione aziendale e, qualora intenda procedere in tal senso, dovrà necessariamente predisporre gli accordi individuali da far sottoscrivere ai propri dipendenti, nonché eventualmente introdurre e/o aggiornare regolamento/policy aziendale di smart working.

Come avviene la sanificazione dei locali di lavoro?

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID 19, n. 12/2021.

Se un dipendente risulta positivo all’interno dei luoghi di lavoro, che tipo di procedura viene adottata dal datore di lavoro in termini di sanificazione?

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, ai sensi della normativa vigente nonché alla loro ventilazione.

Occorre garantire a fine turno la pulizia e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici sia nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo. In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

Che tipo di precauzioni igieniche personali bisogna adottare?

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le possibili precauzioni igieniche, in particolare per la disinfezione delle mani. Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone .-

Giovedì, 14 luglio 2022