Home Normativa Legge 104 UNISIN INFORMA N. 5/2014 – PERMESSI LEGGE 104/92

UNISIN INFORMA N. 5/2014 – PERMESSI LEGGE 104/92

LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE UTILIZZA PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 104/92 PER SCOPI DIVERSI DALL’ASSISTENZA AL FAMILIARE A DISABILE E/O INFERMO.

La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con Sentenza n. 4984 del 4 marzo 2014, confermando il giudizio della Corte di Appello di Milano, ha dichiarato la legittimità del licenziamento di un dipendente (quadro direttivo) che fruiva dei tre giorni di permesso mensili per l’assistenza al familiare disabile, in quanto lo stesso utilizzava i permessi per scopi diversi da quelli previsti dalla legge 104/92 e successive modificazioni.Nello specifico, il dipendente di cui trattasi approfittava dei tre giorni di permessi di cui alla legge 104/92 per effettuare viaggi di vacanza con amici.

La Suprema Corte ha evidenziato come – nella fattispecie – la condotta del Lavoratore dipendente sia contraria alla buona fede. Infatti l’utilizzo per scopi diversi, da quelli previsti dalla normativa in materia di assistenza a propri familiari disabili e/o infermi, è palesemente lesivo degli interessi dell’Azienda che, tra l’altro, è costretta a privarsi di una prestazione lavorativa e dell’INPS che deve corrispondere l’indennità sostitutiva della retribuzione spettante al lavoratore.

La Cassazione ha sentenziato, pertanto, che tale comportamento è illegittimo e giustifica l’interruzione del rapporto di lavoro per giusta causa e, più precisamente, per il venir meno del reciproco rapporto fiduciario tra il Datore di lavoro e il proprio dipendente.

Sentenza Corte di Cassazione n. 4894 del 4 Marzo 2014

 

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