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Fare e Disfare… è Tutto un Lavorare (di cui però faremmo volentieri a meno!)

News da UNISIN

Nell’infinita riorganizzazione della Banca dei Territori questa volta è il turno della Filiera PERSONAL: con un colpo di bacchetta magica le Filiali Personal si trasformeranno in Filiali EXCLUSIVE.

Questa operazione comporterà:
– una drastica riduzione della ex Filiera dei Personal di quasi il 50%;
– pesantissime ricadute sui Colleghi trasferiti, sulle relative Aree, nonché sui clienti (che saranno impacchettati verso nuove modalità gestionali).

In questa ennesima rivoluzione spicca, oltre al cambio di servizio imposto alla clientela, la ricollocazione dei Colleghi presso nuove strutture, nuovi gruppi lavorativi, cui a breve, ne siamo sicuri, seguiranno nuove mirabolanti modalità di contatto della clientela.

In pratica: nuovi e inutili appesantimenti all’operatività quotidiana dei Colleghi, che si aggiungono a quelli già esistenti e questo nonostante l’impegno a suo tempo assunto dall’Azienda volto a ricercare soluzioni su questo importante aspetto.

Ci chiediamo:
– veramente l’Azienda ritiene che scaricare sul Personale questa massa di problematiche possa portare a dei risultati positivi (problematiche spesso frutto di errori e contraddizioni da lei stessa create con simili ristrutturazioni)?
– il management è consapevole che, così come già successo nel passato in occasione di simili operazioni, molti dei Colleghi coinvolti da questa iniziativa saranno destinati ad altri incarichi talvolta con depauperamento della loro professionalità (leggasi: demansionamento), senza alcuna spiegazione e/o vera alternativa professionale, che possa in qualche modo tener conto delle loro aspettative?!
– l’Azienda non pensa che tutto questo dovrebbe essere tenuto in debito conto, non solo in occasione della valutazione dell’apporto professionale profuso dai Colleghi, ma anche in un’ottica di una maggiore attenzione nei loro confronti?
– che fine ha fatto l’attenzione alle risorse tanto decantata da Intesa?!

Infine (senza voler minimizzare lo sforzo profuso) una piccola annotazione ai Colleghi della gestione del Personale che, forse, potrebbe contribuire a migliorare almeno un po’ la situazione di stress e di avvilimento delle risorse della Rete.

Sebbene gli stessi siano oggetto di “particolari” direttive aziendali ci preme ricordare che il loro ruolo è quello di sviluppare un approccio gestionale peculiare, diretto alla PERSONA, che richiede uno sforzo molto importante nel gestire i cambiamenti. Lo diciamo perché, viceversa, alcune “modalità di ingaggio” che abbiamo intravisto in occasione dei colloqui con i Colleghi, sono state di taglio fin troppo “commerciale”! Per questo tipo di comportamento ci sono altre figure, con ruoli aziendali ben diversi.

A fronte di tutto questo UNISIN assicurerà la massima attenzione al fine di salvaguardare i Ruoli, le Figure Professionali (vecchie e nuove), i Percorsi di sviluppo professionale e la relativa (obbligatoria per l’Azienda) Formazione.

Di seguito troverete un breve riepilogo delle regole e delle indennità in materia di mobilità e trasferimento.

Per quanto attiene l’applicazione di questa normativa e per tutto quanto detto in apertura di questo comunicato, UNISIN rimane a completa disposizione per qualsiasi chiarimento, suggerimento e altra necessità.

“estratto delle regole e delle indennità in materia di mobilità e trasferimento”

TRASFERIMENTO/ASSEGNAZIONE/MISSIONE

Per trasferimento si intende il cambio di unità produttiva situata in Comune diverso. E’ considerato trasferimento anche il cambio organizzativo all’interno dello stesso Comune se avviene tra Unità Operative di Direzione Centrali e quelle di Rete.

Se il cambio organizzativo è all’interno dello stesso comune e tra unità produttive di categoria uguale (Direzioni o Filiali) non si parla di trasferimento ma di assegnazione.

Quando invece la variazione del luogo di lavoro ha carattere provvisorio e temporaneo siamo in presenza di missione/trasferta di cui alla normativa: “REGOLE PER IL PERSONALE IN MISSIONE”

TRASFERIMENTO AD INIZIATIVA AZIENDALE

Non si può disporre il trasferimento senza il consenso dell’interessato per:
– Lavoratori che fruiscono dell’art. 33 della Legge 104/1992;
– Personale destinatario di permessi per gravi patologie (PVG);
– Personale femminile in stato di gravidanza o con figli di età inferiore ai 3 anni, ovvero del padre lavoratore nel caso di affidamento esclusivo dei medesimi.

Necessita inoltre il consenso del Lavoratore il trasferimento verso località che disti oltre 70 Km dalla residenza e/o domicilio e sempre che non costituisca avvicinamento alla località di residenza e/o domicilio dell’interessato.

Per il personale Part Time il suddetto limite è abbassato a 25 Km dal proprio domicilio e/o residenza.

La normativa sopra menzionata non trova applicazione in caso di mobilità conseguente a: chiusura e/o cessazione totale o parziale di attività ovvero significativa riduzione dell’attività ovvero chiusura/accorpamento di filiali, quando viene garantita al soggetto trasferito l’equivalenza delle mansioni. Diversamente per mantenere il lavoratore negli ambiti territoriali previsti dalla suddetta normativa sarà possibile assegnare mansioni inferiori.

Fermo restando quanto sopra indicato, continuano a trovare applicazione le garanzie previste dalla normativa nazionale (CCNL), che stabiliscono la necessità del consenso degli interessati per trasferimenti:
– Oltre i 50 Km dalla sede di lavoro per gli appartenenti all’Area dei Quadri Direttivi che abbiano compiuto 52 anni di età ed abbiano maturato 22 anni di servizio. Sono invece esclusi da tale norma: i QQ.DD.3, i QQ.DD.4, il Personale preposto o da preporre alle succursali.
– Oltre i 30 Km dalla sede di lavoro per gli appartenenti alle Aree Professionali con almeno 50 anni di età anagrafica e 22 di servizio.

PREAVVISO DI TRASFERIMENTO

La comunicazione del trasferimento all’interessato da parte dell’Azienda dovrà avvenire prima di:
– 7 giorni di calendario per i trasferimenti effettuati entro 30 Km dalla residenza e/o domicilio;
– 15 giorni di calendario nel caso di trasferimenti effettuati oltre i 30 Km ed entro 70 Km dalla residenza e/o domicilio;
– 30 giorni di calendario nel caso di trasferimenti effettuati oltre 70 Km dalla residenza e/o domicilio.

Nel caso in cui il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza ovvero in caso di mancato rispetto dei termini sopraindicati trovano applicazione le disposizioni del CCNL.

In questo caso, restando operativo il trasferimento, al lavoratore viene riconosciuto un trattamento di diaria (se spettante) pari ai giorni di preavviso non fruito.

Gli interessati si dovranno attivare presso il competente ufficio del personale per richiederne il pagamento interessando, all’occorrenza, anche il sindacato.

CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO PER PENDOLARISMO GIORNALIERO

Per i trasferimenti disposti dall’azienda e per i quali il dipendente rientri giornalmente alla propria abitazione, viene riconosciuto un contributo giornaliero forfettario a copertura delle spese di viaggio per una durata di 6 anni dalla data del trasferimento. Il contributo è riconosciuto nel caso di spostamenti superiori a 25 Km (50 Km A/R) calcolati in funzione della distanza tra la residenza e/o domicilio e la nuova sede di lavoro ed in ragione dei km effettuati superiori al predetto limite (la distanza viene calcolata considerando il percorso più breve del sito www.viamichelin.it).

Il calcolo è effettuato sui giorni lavorativi con esclusione delle assenze dal servizio per ferie, permessi ex festività, giornate di riduzione di orario/sospensione dell’attività lavorativa, malattia, permessi a vario titolo utilizzati a giornata intera e per aspettative con o senza diritto a retribuzione. Sono esclusi anche i giorni di missione a giornata intera fatta eccezione di quelli la cui missione abbia inizio e conclusione presso l’unità operativa di assegnazione.

La misura del citato contributo è così calcolata:

In caso di utilizzo dell’auto personale per distanze (A/R in Km):
– fino a 50 Km zero contributo
– da 51 a 90 Km contributo euro 0,50
– da 91 a 120 Km contributo euro 0,65
– oltre 120 contributo euro 0,85
(es.: per trasferimento a 60 km dalla propria residenza e/o domicilio (120 A/R) il rimborso giornaliero sarà pari a euro 39,50 così determinato: 50×0,0 + 40×0,50 + 30×0,65)

In caso di utilizzo del mezzo pubblico (compresa l’alta velocità) la misura del contributo corrisponderà alle spese interamente sostenute senza alcuna decurtazione in franchigia, come diversamente avveniva in passato.

TRASFERIMENTO SU RICHIESTA DEL DIPENDENTE

In presenza di trasferimenti effettuati a fronte di richieste accolte per esigenze di natura personale e/o familiare non trova applicazione la normativa sul “contributo spese di viaggio per pendolarismo giornaliero” e quella sul “preavviso di trasferimento”.

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