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RISERVATO AI QUADRI SINDACALI – APPROFONDIMENTI SU ESODI – ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA’

INFORMATIVA RISERVATA AI SINDACALISTI: ESODI – ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ – MODALITÀ E CARATTERISTICHE

PERSONALE PERIMETRO EX BANCHE VENETE (ex Popolare Vicenza, ex Veneto Banca, Banca Nuova, Banca Apulia, SEC, Servizi Bancari):

Fondo di solidarietà: personale che matura il requisito AGO entro il 31.12.2024 (ESCLUSI I DIRIGENTI)

  • Presentazione ECOCERT entro 15/9/2017 (incombenza comunque obbligatoria per tutti coloro che sono nati fino al 31/12/1963)
  • Domanda di esodo entro 18/9/2017 (modulistica e modalità di presentazione nella intranet aziendale)
  • Uscite entro il 31.12.2017 con possibili scaglioni al 30/9, 31/10, 30/11 e 31/12
  • Sottoscrizione di un verbale di Conciliazione Individuale in sede sindacale
  • Personale Part Time: possibilità di richiedere il rientro a tempo pieno l’ultimo mese antecedente l’uscita
  • Mantenimento copertura sanitaria integrativa in essere al momento dell’uscita e con oneri equivalenti per tutta la durata dell’esodo
  • Mantenimento delle condizioni agevolate in essere all’uscita
  • Validità del periodo in esodo per l’eventuale trattamento a favore di iscritti a forme di previdenza a prestazione definita
  • Salvaguardia inserita nel Protocollo 13/7/2017 nel caso di allungamento dei requisiti pensionistici per aspettativa di vita (nessuna interruzione dell’assegno)

Pensionamenti: personale che ha maturato o maturerà i requisiti AGO entro il 31.12.2017 (ESCLUSI I DIRIGENTI)

Possibile richiesta di pensionamento volontario con domanda da presentare entro il 18.9.2017 (modulistica e modalità di presentazione nella intranet aziendale). Sottoscrizione di verbale di Conciliazione Individuale in sede sindacale.

Cessazione dal servizio: al 30.9.2017 per chi ha già maturato il requisito. All’ultimo giorno del mese precedente per chi lo matura successivamente.

Indennità di preavviso: verrà corrisposto un importo lordo pari all’indennità di preavviso prevista dal CCNL (4 mensilità per Quadri Direttivi; 2 mensilità per 3° Area professionale e per A2L3; 45 giorni per A2L2 e per A2L1; 1 mensilità e ¼ per 1° Area Professionale). Tale importo sarà considerato quale integrazione del TFR e tassato con la medesima modalità.

PERSONALE PERIMETRO GRUPPO INTESA SANPAOLO (escluso perimetro ex Banche Venete):

Fondo di solidarietà: personale che matura i requisiti AGO entro il 31.12.2022 – uscita di circa 3000 persone (a fronte di circa 6500 aventi diritto)

Le modalità e le condizioni di uscita per il restante personale del Gruppo ISP saranno stabilite solo dopo la verifica delle prime 1000 uscite previste nel perimetro ex Banche Venete

FONDO DI SOLIDARIETA’: CARATTERISTICHE E REQUISITI GENERALI DI ACCESSO

Assegno straordinario: l’assegno viene erogato dall’Inps dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (con i tempi tecnici di liquidazione previsti dall’Istituto) ed è erogato per 13 mensilità

Misura: l’assegno erogato è pari all’importo netto della pensione che il Collega percepirà alla maturazione del primo dei requisiti pensionistici AGO (vecchiaia o anticipata; validi tutti i contributi versati nel periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà). L’assegno rimane invariato per tutto il periodo di permanenza nel Fondo.

Sistema retributivo “MISTO2”: riguarda i soli Colleghi che hanno il calcolo della pensione con il sistema RETRIBUTIVO sino al 31.12.2011  OVVERO COLORO CHE AVEVANO ALMENO 18 ANNI DI CONTRIBUTI AL 31.12.1995. In questo caso l’assegno subirà le seguenti percentuali di riduzione:

  • 8% dell’assegno se l’ultima retribuzione annua lorda è inferiore o pari a Euro 38.000
  • 11% dell’assegno se tale retribuzione è superiore a Euro 38.000

Per i Part Time si fa riferimento alla retribuzione rapportata a tempo pieno

Sistema retributivo “MISTO1”: riguarda i Colleghi che alla data del 31.12.1995 non avevano raggiunto i 18 anni di contribuzione. Questi Colleghi NON subiranno alcuna decurtazione dell’assegno.

Tassazione: le imposte sull’assegno vengono calcolate con il sistema della Tassazione Separata. Questo regime NON prevede l’assoggettamento alle addizionali IRPEF Regionali e Comunali. L’assegno non viene inoltre considerato quale reddito IRPEF in capo al percettore (ma viene però considerato ai fini di un eventuale calcolo ISEU).

Detrazioni fiscali: l’assegno percepito nel Fondo di Solidarietà dal Collega NON è considerato in capo allo stesso quale  reddito imponibile ai fini IRPEF, in quanto soggetto a tassazione separata. Tale sistema impedisce però di portare in deduzione/detrazione eventuali oneri fiscali (spese mediche, interessi su mutui ecc.), a meno che non si percepiscano altri redditi imponibili Irpef che possano permettere l’eventuale deduzione/detrazione.

In ogni caso, se non si percepiscono altri redditi di importo superiore a Euro 2840,51, è possibile mettersi a carico fiscale di altro famigliare convivente come previsto dalla normativa fiscale (quale, ad esempio, coniuge, figlio, genitore convivente titolare di redditi), così da poter beneficiare, in capo a quest’ultimo, delle detrazioni fiscali del 19%, con esclusione delle deduzioni dal reddito e delle detrazioni relative a spese per ristrutturazione immobili.

Erogazione assegno in unica soluzione: è possibile richiedere l’erogazione dell’assegno in unica soluzione. L’importo pagato sarà pari al 60% del valore attuale degli assegni che sarebbero stati percepiti. Effettuando questa scelta il Collega potrà eventualmente svolgere altre attività, anche in concorrenza con la Banca (salvo diversi accordi individuali).

L’erogazione in unica soluzione comporta però, a fronte di dimissioni volontarie, l’interruzione della contribuzione previdenziale versata dalla Banca. L’eventuale completamento del piano previdenziale dovrà essere portato a termine direttamente dall’interessato ai fini del raggiungimento della pensione anticipata. Diversamente, sarà sempre possibile accedere alla pensione di vecchiaia alla data stabilita e fermi i requisiti necessari, percependo un importo calcolato in funzione degli effettivi contributi versati.

Si tratta quindi di una scelta da ponderare con assoluta attenzione che può essere opportuna, ad esempio, nel caso in cui si intenda intraprendere un altro lavoro.

Possibilità di altro lavoro: durante il periodo di esodo nel Fondo è possibile cumulare l’assegno con altro reddito da lavoro tenendo pero conto di alcune particolarità:

  • I percettori dell’assegno non possono svolgere attività in concorrenza, pena la sospensione dello stesso e della relativa contribuzione
  • Lavoro dipendente non in concorrenza: l’assegno è cumulabile nel limite massimo dell’ultima retribuzione percepita (la parte eccedente non viene corrisposta e la contribuzione è proporzionalmente ridotta)
  • Lavoro autonomo non in concorrenza: l’assegno è cumulabile fino al limite del trattamento minimo di pensione aumentato del 50% dell’importo dell’assegno eccedente il suddetto minimo (la parte eccedente non viene corrisposta e la contribuzione è proporzionalmente ridotta)

Part Time: per chi è in Part Time è opportuno richiedere il rientro a full time l’ultimo mese prima dell’accesso al Fondo, così da beneficiare della contribuzione piena (calcolata sul full time)

Domanda di pensione: è importante ricordare che, prima del termine di maturazione del requisito pensionistico, i Colleghi devono provvedere a inoltrare all’INPS domanda di pensione. Le strutture del Sindacato sono a disposizione per il disbrigo delle formalità necessarie (attivarsi almeno 60 gg prima del termine)

Fondo Pensioni: l’accesso all’esodo comporta la cessazione della contribuzione aziendale al Fondo Pensione.

E’ possibile lasciare la posizione individuale maturata presso il Fondo (si continuerà a beneficiare dei rendimenti eventualmente conseguiti). E’ anche possibile riscattare la posizione: nel caso di riscatto del 50% non vi sono penalizzazioni dal punto di vista fiscale. Nel caso di riscatto totale l’importo liquidato sarà assoggettato, per il secondo 50%, a una tassazione meno favorevole rispetto a quella applicata nel caso di riscatto dopo la maturazione del diritto alla pensione.

I NOSTRI UFFICI SONO A DISPOSIZIONE PER OGNI EVENTUALI CHIARIMENTO E PER IL CALCOLO STIMATO DELL’ASSEGNO DI ESODO. SI RACCOMANDA IN OGNI CASO DI INOLTRARE LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA E AGGIORNATA (ESTRATTO CONTO PREVIDENZIALE) COSI’ DA GARANTIRE EFFICIENZA E TEMPESTIVITÀ NELLE RISPOSTE E PERMETTERE UN CONTEGGIO IL PIU’ PRECISO POSSIBILE.

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