Home Comunicati Comunicati 2022 Memorandum per i pensionandi (accordi 29/09/2020 e 16/11/2021)

Memorandum per i pensionandi (accordi 29/09/2020 e 16/11/2021)

COSA ACCADE ALLE FERIE, AI PERMESSI E ALLE EX FESTIVITÀ GIÀ MATURATE?

I Colleghi dovranno fruire tutte le ferie, i permessi e le ex-festività già maturate entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro (nel Verbale di Conciliazione ne è prevista l’espressa rinuncia se non godute). Quindi ciascuno si dovrà opportunamente raffrontare con il proprio Responsabile ed eventualmente con la competente Struttura del Personale, al fine di esaurire le spettanze maturate entro il termineprevisto.

È PREVISTO UN INCENTIVO E COME VIENE TASSATO?
È previsto un incentivo “differenziato” in funzione della tipologia di pensionamento (Pensione di Vecchiaia o Anticipata – Quota 100 – Opzione Donna) e sarà erogato a titolo di trattamento aggiuntivo del TFR con applicazione della tassazione separata IRPEF. Tale calcolo è molto più favorevole rispetto all’applicazione dell’aliquota marginale IRPEF prevista con il metodo di tassazione “ordinario”.

QUANDO MI VERRÀ LIQUIDATO L’IMPORTO?
La liquidazione avverrà, di norma, non oltre 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e sarà omnicomprensiva di tutte le somme dovute. Per quanto riguarda il TFR, l’aliquota fiscale applicata sarà provvisoria e verrà ricalcolata in via definitiva dall’Agenzia delle Entrate entro 48 mesi.

In merito al TFR ricordiamo che l’accordo 1/4/2020 dà la facoltà a coloro che maturano il diritto alla pensione di versare il TFR pregresso (cioè quello maturato sino al 31/12/2006 e rimasto fisicamente in Azienda) nel proprio Fondo Pensione di appartenenza. Tale scelta potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa per chi, avendone i requisiti, decidesse di riscuotere lo zainetto maturato attivando la c.d. R.I.T.A., beneficiando della tassazione agevolata prevista per la stessa.

DOVRÒ INOLTRARE LE DIMISSIONI ON-LINE ALL’INPS PER RICHIEDERE LA PENSIONE?
La nuova modalità di “conciliazione a distanza”, introdotta in questa fase emergenziale COVID-19, NON assolve all’obbligo di inoltrare le dimissioni on-line. Ciascun Collega dovrà quindi provvedere per tale adempimento o direttamente, tramite il portale www.cliclavoro.gov.it utilizzando PIN e Password dispositiva seguendo le istruzioni fornite dall’Azienda, oppure indirettamente, avvalendosi di Patronati o Consulenti del Lavoro.

Ricordiamo inoltre che dovrà essere presentata, anche tramite Patronato/Sindacato, la domanda di pensione in tempo utile. Consigliamo, a tale proposito, di attivarsi contattando il proprio Sindacalista e/o la sede FALCRI tenendo presente che la richiesta all’Inps va inoltrata entro la fine del mese antecedente a quello della data di pensionamento.

COSA SUCCEDE AL MIO FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE?
Oltre al diritto a percepire la prestazione (Zainetto/Rendita) è possibile anche decidere di lasciare il montante maturato presso il Fondo rimanendone iscritti. In questo caso non si avrà più diritto al contributo aziendale mentre, volendo, si potrà continuare a versare a titolo personale. Per chi ne avesse diritto sarà possibile richiedere la R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata).

COSA CAMBIA PER L’ISCRIZIONE AL FONDO SANITARIO?
È possibile rimanere iscritti al Fondo Sanitario avanzando apposita richiesta entro il 4° mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (consigliamo chi fosse interessato di farlo il prima possibile). Prima della cessazione del rapporto di lavoro è comunque necessario censire – nella propria posizione anagrafica sul sito del Fondo – un indirizzo e-mail personale, adempimento indispensabile per poter effettuare successivamente la richiesta delle password di accesso all’Area Iscritto.

La conferma dell’iscrizione deve essere effettuata con la specifica procedura on-line, disponibile dopo qualche giorno dalla cessazione nell’Area Iscritto del sito internet del Fondo Sanitario. Va precisato che in questo caso cambia la contribuzione (che passa al 3% della pensione lorda, oltre allo 0,25% per ogni familiare fiscalmente a carico con un massimo applicabile di 0,75% e all’1,50% per ogni familiare fiscalmente non a carico). Verranno poi applicate le regole di rimborso e i massimali previsti per i pensionati.

L’iscrizione viene comunque mantenuta “come iscritto in servizio” fino al 31 dicembre dell’anno nel quale avviene la cessazione del rapporto di lavoro, a patto che si confermi l’iscrizione anche in veste di pensionato. In caso contrario – invece – la copertura assicurata dal Fondo cesserà dal giorno di decorrenza della pensione.

È comunque opportuno confermare fin da subito l’iscrizione, anche per poter beneficiare con continuità delle prestazioni in forma diretta.

Al momento del pensionamento è altresì possibile chiudere la propria posizione di titolare richiedendo il contestuale inserimento nel nucleo di altro familiare iscritto al fondo (anche in esodo), titolare di autonoma posizione.

In alternativa può essere richiesta l’iscrizione alla “Gestione Mista”. Questa opzione va tuttavia valutata attentamente, in quanto la copertura sarà garantita da una polizza assicurativa con importanti limitazioni rispetto a quanto previsto dalla Gestione Quiescenti del Fondo.

COSA CAMBIA PER LE CONDIZIONI AGEVOLATE?
Possono essere mantenute le condizioni agevolate presenti sul conto corrente. Per quanto riguarda l’eventuale apertura di credito si dovrà presentare nuova richiesta (in quanto il “vecchio” fido sarà scaricato automaticamente come da relativa comunicazione aziendale) per un importo massimo pari al doppio della pensione mensile (minimo euro 3.000, massimo euro 5.200). Anche per quanto riguarda i mutui è possibile accedere alle tipologie di finanziamento tempo per tempo previste per i Colleghi in servizio.

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