SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA – VERIFICA TECNICA DA PARTE DELLE RR.SS.AA.

RISERVATO AI SOLI RAPPRESENTANTI SINDACALI

Con l’Accordo 15 marzo 2017 si è data attuazione alle nuove previsioni dell’art. 4 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) in merito ai controlli a distanza. In particolare, per gli impianti di videosorveglianza e/o videoregistrazione, si è definito che:

  • Devono essere finalizzati solo alla tutela della sicurezza, del patrimonio aziendale e alla prevenzione dei reati
  • NON possono essere utilizzati, in quanto esplicitamente escluso dall’accordo, per finalità di controllo, diretto o indiretto, della prestazione lavorativa.
  • I tempi di conservazione delle immagini sono quelli stabiliti dalla normativa privacy vigente (attualmente pari a 7 giorni).

E’ stata inoltre prevista per i nuovi apprestamenti, per le modifiche di impianti esistenti e, nella prima fase di attuazione anche per gli strumenti già installati, una procedura di verifica degli impianti in essere da parte delle RR.SS.AA. competenti e, ove mancanti, dei Coordinatori territoriali finalizzata a riscontrare il corretto posizionamento delle telecamere.

Tale attività, che per gli impianti già in essere riguarderà circa 80 palazzi di Sede Centrale e circa 4000 Filiali, sarà gradualmente avviata con il coinvolgimento delle strutture sindacali delle varie sigle presenti nei diversi territori.

  • Le competenti funzioni aziendali provvederanno a mettere a disposizione delle RR.SS.AA. di volta in volta interessate, tramite l’applicativo “Megarete”, la necessaria documentazione tecnica (Documento descrittivo degli impianti, Planimetrie dei locali, Scheda Esplicativa dei criteri di installazione e posizionamento, Scheda Tecnica con le caratteristiche dei sistemi installati nell’Unità Produttiva).
  • Le RR.SS.AA. dovranno concordare, entro 30 giorni, la data del sopralluogo al quale parteciperà anche il Direttore di Filiale/Responsabile di Palazzo, lo Specialista Assistenza Rete un Referente della DIL e/o Sicurezza Fisica.
  • Nel caso venissero riscontrate anomalie o situazioni non conformi, le OO.SS. potranno inviare tempestiva segnalazione all’Azienda al fine di apportare le modifiche necessarie. Qualora l’Azienda non dovesse provvedere nei termini richiesti o non concordasse con le osservazioni pervenute, potrà essere attivata apposita sessione del Comitato di Consultazione per dirimere la questione.

Nel corso del corrente mese di gennaio sarà inviata a tutti i Colleghi la relativa “adeguata informazione” così come previsto dalla norma di legge.

In allegato le slide aziendali a suo tempo forniteci, esplicative del processo sopra descritto, e la scheda relativa ai criteri di installazione e posizionamento degli impianti.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e/o necessità in merito.

Milano, 11 gennaio 2018

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Art. 4 – processo operativo videosorveglianza

videosorveglianza – scheda esplicativa