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GENITORIALITA’: Estensione dei benefici ai figli minori in affidamento temporaneo.

Oggi abbiamo sottoscritto tre accordi per adeguare i trattamenti riferiti alla genitorialità alle previsioni del DLgs 105 del 30/06/22 e nel contempo abbiamo ottenuto l’estensione delle tutele welfare ai figli minori in affidamento temporaneo.

Gli accordi prevedono fin da subito l’estensione fino al dodicesimo anno di età dei:

  • permessi non retribuiti per malattia figlio;
  • aspettativa aziendale non retribuita per puerperio;
  • permessi per nascita figli, relativamente agli ulteriori 10 giorni del congedo parentale per i padri, una volta esaurito quello di legge.

Il congedo straordinario (10gg), previsto a favore dei padri in occasione della nascita del figlio, è ora fruibile dai 2 mesi precedenti fino ai 5 mesi successivi la data del parto; tale permesso è utilizzabile anche dai padri affidatari.

L’ulteriore congedo straordinario facoltativo (max 7 mesi) per i padri -anche affidatari- è richiedibile entro il compimento del dodicesimo anno di vita del minore.

Dal 1° gennaio 2023 il Contributo Welfare Figli e il Bonus Nascita Figlio sono previsti anche per i minori in affidamento temporaneo che risultino fiscalmente a carico del dipendente.

Da gennaio 2023 sarà possibile iscrivere al Fondo Sanitario di Gruppo anche i minori che sono in affidamento temporaneo da almeno 24 mesi.

Sempre dal 1° gennaio 2023 si potranno iscrivere anche ad ALI i figli minori in affidamento temporaneo.

Riteniamo importanti questi accordi in quanto l’estensione del Welfare di Gruppo rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di inclusione. 

Milano, 19 ottobre 2022

Delegazioni Trattanti Gruppo Intesa Sanpaolo

FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNISIN

 

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