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Fondo Sanitario Integrativo. Figli non conviventi – Termine del 31 marzo

Per il solo personale iscritto alla Sezione Personale in Servizio

Con l’accordo 5 dicembre 2025 è stato introdotto all’art. 7 dello Statuto il comma 5, che consente all’iscritto in servizio la facoltà di mantenere beneficiari i figli, i figli del coniuge o i figli del coniuge di fatto, fiscalmente non a carico, che abbiano perso il requisito della convivenza – anche a seguito di matrimonio/unione di fatto/unione civile.

Precisiamo che questa possibilità:

  •  è data soltanto agli iscritti alla sezione personale in servizio
  • riguarda solo i casi che si verificano dal 1° gennaio 2026
  • viene meno alla cessazione dell’iscrizione alla gestione iscritti in servizio

Conseguentemente, dal primo gennaio 2026 gli iscritti che si trovano in tale situazione potranno mantenere nel proprio nucleo i figli non più conviventi senza necessità che venga effettuata alcuna comunicazione al Fondo. Continueranno conseguentemente ad essere operate le trattenute delle relative quote associative mensili.

Qualora invece l’iscritto volesse procedere con l’esclusione del figlio per matrimonio o fine convivenza, dovrà presentare la relativa richiesta entro e non oltre i 4 mesi dall’evento.

Il Fondo provvederà alla cessazione del figlio, e verrà mantenuta la possibilità di re-iscrizione dello stesso, qualora si ripresentino i requisiti statutari.

Diversamente, se la richiesta di esclusione per matrimonio/fine convivenza dovesse essere presentata oltre il termine di cui sopra, il Fondo la respingerà, comunicando tuttavia che la cessazione potrà avvenire solo a seguito di richiesta per “recesso beneficiario maggiorenne”, da inoltrarsi a cura del figlio. Dovrà quindi essere il figlio stesso ad inviare una PEC (fondosanitariointesasanpaolo@postecert.it) o in alternativa una raccomandata con R.R. (Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo – Piazza Affari 3 20123 Milano) avente ad oggetto “recesso beneficiario maggiorenne” (non esiste un modulo specifico) precisando che la richiesta viene formulata ai sensi dell’articolo 7, comma 2, alinea 7 dello Statuto. In questo caso – e a differenza di quanto più sopra previsto – non ci sarà più la possibilità di una nuova re- iscrizione.

Per tutti gli iscritti in Servizio e in Ǫuiescenza – Termine del 31 marzo

 Entro il 31 marzo prossimo scadrà il termine utile per l’invio delle richieste di rimborso per spese sostenute nel 2025.

Sul sito del Fondo troverete tutte le specifiche utili. In caso di spedizione con modalità cartacea – consigliamo di utilizzare la raccomandata.

Rimane infine fissata al 30 giugno la scadenza per ripresentare domande rimborso relative al 2025 ma respinte dal Service. Anche in questo caso sul sito del Fondo troverete tutte le informazioni necessarie.

Milano, 13 marzo 2026

La Segreteria

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