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COVID-19. Comunicazione per il personale operante nelle regioni Campania e Calabria

COVID-19. Comunicazione per il personale operante nelle regioni Campania e Calabria dopo l’emanazione dell’Ordinanza della Regione Campania n. 72 del 24 Settembre 2020  e della Regione Calabria n. 68 del 25 settembre 2020

COMUNICAZIONE PER IL PERSONALE OPERANTE NELLE REGIONI CAMPANIA E CALABRIA

CORONAVIRUS COVID-19

< Dalla Direzione Centrale Tutela Aziendale >
AGGIORNAMENTO 27 SETTEMBRE 2020

Si fa riferimento all’Ordinanza della Regione Campania n. 72 del 24 settembre 2020 (ed all’inerente chiarimento n. 33 del successivo 25 settembre), nonché all’Ordinanza della Regione Calabria n. 68 del 25 settembre 2020 con le quali è stato in sintesi disposto l’obbligo  – sino al 4 ottobre per la Campania e al 7 ottobre per la Calabria – di rilevazione della temperatura corporea per l’accesso agli uffici da parte di dipendenti e utenti e, per la sola Campania, l’obbligo di subordinare l’accesso ai locali anche alla previa igienizzazione delle mani.
In ottemperanza a quanto precede si riportano qui di seguito le prescrizioni da osservare nelle predette Regioni, rammentando che la collaborazione e la responsabilizzazione individuale nel seguire le regole e nell’adottare i comportamenti corretti sono fondamentali per la salute di tutti.

Il controllo della temperatura dei clienti avverrà con utilizzo di specifico termometro già distribuito a tutte le filiali (corredato di libretto di istruzioni e batteria) e da posizionare in prossimità dell’ingresso, a cura dello stesso cliente. Sarà compito dello steward (ove presente), ovvero del collega addetto all’accoglienza (nelle filiali più grandi), ovvero ancora del collega che deve ricevere su appuntamento il singolo cliente, invitare quest’ultimo ad auto-effettuare la rilevazione, controllando che la temperatura non sia superiore ai 37,5 gradi.

In Campania (ma per prudenza anche in Calabria) lo stesso collega dovrà anche invitare il cliente ad effettuare preventivamente l’igienizzazione delle mani, verificandone l’osservanza.

Per la rilevazione della temperatura dei colleghi, per contro, come già disposto per la Regione Lombardia questa resta in carico a uno degli addetti all’emergenza, o ad altro collega a ciò designato da parte del Direttore/Preposto. Tutte le predette attività dovranno svolgersi sotto la supervisione dello stesso Direttore/Preposto.

Resta inteso che, per motivi di privacy, la temperatura rilevata per clienti e colleghi non dovrà formare oggetto di alcuna attività di registrazione.

Nei palazzi di direzione dotati di dispositivo Termoscanner continuano ad essere osservate le disposizioni dettate in precedenza.

Domenica, 27 settembre 2020