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Congedi Parentali e L.104. On Line le Istruzioni Aziendali

DA INTRANET AZIENDALE 

 

COVID-19. Decreto “Cura Italia” – Permessi legge 104/92

In G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 è pubblicato il cd. Decreto “Cura Italia” Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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In attesa di ulteriori precisazioni da parte dell’INPS, si forniscono le prima indicazioni operative riferite ai permessi aggiuntivi ex lege 104/1992 previsti dal D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 (cd. “Cura Italia”).

COVID – 19: permessi legge n. 104/92
Ai 3 giorni di permesso retribuiti attribuiti al dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità, sono aggiunte ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 per un totale di 18 giorni di permesso retribuito.
Il dipendente può scegliere come distribuire i 18 giorni nell’arco dei due mesi.

Cosa fare per fruire dei permessi 
a) Il dipendente che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda INPS.
b) Il dipendente privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda all’INPS secondo le modalità già in uso e seguire le modalità attualmente previste per la fruizione dei permessi tramite il portale #People.

Nei prossimi giorni l’Azienda incrementerà le 3 giornate disponibili per marzo di ulteriori 12 giornate e ne darà comunicazione ai colleghi interessati per consentire di giustificare le assenze.

 

COVID-19. Decreto “Cura Italia” – Congedi parentali straordinari

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In G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 è pubblicato il cd. Decreto “Cura Italia” Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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In attesa di ulteriori precisazioni da parte dell’INPS, si forniscono le prima indicazioni operative riferite alle tipologie di congedo previste.

COVID – 19: congedi
I genitori, anche adottivi o affidatari, con minori fino a 12 anni di età hanno diritto di fruire alternativamente di un congedo parentale straordinario per un periodo complessivo di 15 giorni soltanto qualora l’altro genitore non goda di altra sospensione dal lavoro o sia inoccupato. Nessun limite di età nel caso in cui la fruizione del congedo parentale straordinario sia fruito dai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L n. 104/92, ed iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Il congedo:
– è ulteriore e distinto dal congedo parentale ordinario e fruibile in alternativa all’accesso al bonus per l’acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare alla prole (bonus babysitter) per il medesimo periodo previsto per il congedo straordinario
– può essere fruito in maniera continuativa e/o frazionata, con preavviso di 5 giorni
– è indennizzato dall’Inps con una indennità pari al 50% della retribuzione. In attesa di indicazioni da parte dell’INPS i giorni di congedo saranno inizialmente retribuiti al 30%; appena possibile sarà integrata la quota restante e sarà cura dell’Azienda informare gli interessati.
– può essere fruito dal 5 marzo al 3 aprile 2020. Il congedo parentale eventualmente fruito a far tempo dal 5 marzo 2020 sarà convertito in via automatica in congedo parentale straordinario
– può essere utilizzato anche da parte dei genitori che hanno già esaurito la fruizione massima prevista dalla normativa che disciplina il congedo parentale.

Cosa fare per fruire del congedo
a) I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, avevano già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda all’INPS. La richiesta non ancora inserita nel portale #People dovrà essere inoltrata al percorso Servizi Amministrativi – Richieste – Maternità e Congedi, selezionando la voce “COVID 19 – Congedo parentale straordinario retribuito 50%” ed i relativi giorni saranno convertiti d’ufficio dall’INPS in congedo parentale straordinario.

  1. b) I genitori non fruitori che intendono ricorrere al congedo parentale straordinario possono presentare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso nonché inserire la richiesta nel portale #People al percorso Servizi Amministrativi – Richieste – Maternità e Congedi, selezionando la voce “COVID 19 – Congedo parentale straordinario retribuito 50%”.
  2. c) I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda all’INPS. La richiesta non ancora inserita nel portale #People dovrà essere inoltrata al percorso Servizi Amministrativi – Richieste – Maternità e Congedi, selezionando la voce “COVID 19 – Congedo parentale straordinario retribuito 50%” ed i relativi giorni saranno convertiti d’ufficio dall’INPS in congedo parentale straordinario.
  3. d) I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo parentale straordinario e dovranno presentare apposita domanda utilizzando la procedura telematica di congedo parentale di prossima realizzazione sul sito INPS. Pertanto, potranno fruire del congedo anche nel periodo precedente l’inoltro della domanda all’INPS purchè la data non sia antecedente al 5 marzo 2020. Nelle more dell’attivazione della procedura di inoltro della domanda all’INPS, l’assenza dovrà essere comunicata al proprio Responsabile per iscritto dichiarando di essere in possesso dei relativi requisiti. Successivamente all’inoltro della domanda all’INPS, il dipendente dovrà inviare la richiesta al percorso Servizi Amministrativi – Richieste – Maternità e Congedi, selezionando la voce “COVID 19 – Congedo parentale straordinario retribuito 50%”.

I genitori, anche adottivi o affidatari, con minore di età compresa tra i 12 anni fino ai 16 anni possono fruire alternativamente di un congedo non retribuito per un periodo complessivo di 15 giorni soltanto qualora l’altro genitore non goda di altra sospensione dal lavoro o sia inoccupato. Il dipendente dovrà inserire la richiesta nel portale #People al percorso Servizi Amministrativi – Richieste – Maternità e Congedi, selezionando la voce “COVID 19 – Congedo non retribuito”.

Le due nuove categorie “COVID 19 – Congedo parentale straordinario retribuito 50%” e “COVID 19 – Congedo non retribuito” saranno disponibili in #People da domani 25 marzo.

 

COVID-19. Decreto “Cura Italia” – Astensioni dal lavoro per motivi di salute

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In G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 è pubblicato il cd. Decreto “Cura Italia” Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Ferme restando le prescrizioni già impartite dall’azienda con la pubblicazione nella Intranet aziendale della “COMUNICAZIONE PER TUTTO IL PERSONALE CORONAVIRUS COVID-19 – Misure a tutela della salute e della sicurezza dei colleghi – Uno sguardo d’insieme“, aggiornata alla data del 15 marzo 2020, a protezione di coloro che soffrono di immunodepressione o che sono affetti da patologie croniche o con multimorbilità, di coloro che presentano sintomatologia respiratoria o influenzale anche lieve nonché delle colleghe in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, si forniscono di seguito, in attesa di ulteriori precisazioni da parte dell’INPS, le prime indicazioni operative riferite alle astensioni dal lavoro per motivi di salute previste dal D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 (cd. “Cura Italia”).

Astensione dal lavoro per motivi di salute
Per il personale per cui l’autorità sanitaria competente ha disposto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettere h) e i) del D.L. 6/20:
– la quarantena con sorveglianza attiva,
– l’obbligo di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
e che si assenta dal servizio sulla base di un’attestazione/certificazione di malattia del medico curante in cui sono riportati gli estremi del provvedimento della stessa autorità, il relativo periodo di astensione dal servizio:
– è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico,
– non è utile ai fini del comporto.

Per il personale in possesso:
– del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92, ovvero, per quello che è in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da:
– immunodepressione,
– esiti da patologia oncologica,
– esiti da svolgimento delle relative terapie salvavita,
i periodi di assenza dal servizio prescritti dalle competenti autorità sanitarie fino alla data del 30 aprile sono equiparati al ricovero ospedaliero e, pertanto, giustificati come malattia.

Solo in caso di certificazione medica non telematica il dipendente deve informare il suo Responsabile e inoltrare copia della documentazione medica in suo possesso al Gestore del Personale di riferimento, conservando la certificazione in originale.

24 MARZO 2020