
Il Punto su num.10/2025
Il rispetto dell’orario di lavoro è un obbligo contrattuale al quale il lavoratore dipendente non può sottrarsi. Il il ritardo sul luogo di lavoro determina un disagio all’organizzazione aziendale, che può essere più o meno grave a seconda le circostanze e il ruolo svolto dal lavoratore. Pensiamo all’addetto alle vendite in un supermercato, al cassiere di una banca, ad una guardia giurata, che ha compiti di sorveglianza, o all’addetto di un qualsiasi pubblico servizio.
In caso di ritardo, dunque, a prescindere dalla validità della ragione posta a giustificazione, occorre ricordare che ci si trova in presenza di un inadempimento contrattuale, la cui gravità è determinata inoltre dall’entità e dalla frequenza del ritardo stesso.
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n.28929 11.11.2024) è legittimo il licenziamento irrogato al dipendente che, ripetutamente, si è recato a lavoro in ritardo. Nel caso specifico il lavoratore, in diverse occasioni, si è presentato in ritardo sul luogo di lavoro e per questo era stato già sottoposto a provvedimento disciplinare. Il ricorso del lavoratore è stato respinto, sia in primo grado di giudizio che in appello, ed infine rigettato anche dalla suprema Corte di Cassazione che ha rilevato come la circostanza che il dipendente abbia reiterato, più volte, il mancato rispetto dell’orario di lavoro, basti a legittimare il licenziamento. Tale condotta, secondo la suprema Corte, dimostra l’inaffidabilità e la mancanza di rispetto alle disposizioni ricevute. Il fatto poi che il lavoratore non abbia tenuto conto dei provvedimenti disciplinari è stato considerato dalla corte come un’aggravante.
Relativamente poi alla tipologia lavorativa anche un solo ritardo può essere considerato una giusta causa di licenziamento. E’ successo ad un addetto alla sicurezza di uno sportello bancario. Il Vigilantes ha preso servizio con 40 minuti di ritardo e per questo motivo è stato licenziato. Dopo i primi due ricorsi, in primo grado il ricorso era stato accolto e poi respinto in appello. La Corte di Cassazione (ordinanza n. 26770 del 15.10.2024) ha confermato il licenziamento, riconoscendo corrette le motivazioni della sentenza della Corte di Appello, proprio perché il ritardo si è rivelato particolarmente grave, trattandosi di un istituto di credito che è rimasto privo del servizio di sicurezza per un lasso di tempo importante.
Infatti, secondo la Corte il comportamento del dipendente integrava un inadempimento di significativa gravità essendo rimasto l’istituto di credito committente privo del servizio di vigilanza fissa per oltre 40 minuti con il conseguente rischio di possibili azioni criminose nell’intervallo di tempo in cui l’attività bancaria veniva svolta in assenza di un valido presidio di controllo.
La fattispecie andava quindi considerata come condotta negligente grave.
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