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PATERNITA’ LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI

Congedo di paternità obbligatorio

Il congedo di paternità obbligatorio è un periodo d’astensione dal lavoro di 10 giorni (aumentati a 20 in caso di parto plurimo) di cui può beneficiare il padre anche se adottivo o affidatario.

E’ una misura volta a favorire una migliore e più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali.

Si può richiedere:

• Dai 2 mesi che precedono la data presunta del parto fino ai 5 successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia/Italia nei casi di adozioni nazionali/internazionali e di affidamento o collocamento temporaneo);

• Nel corso del congedo di maternità della madre lavoratrice.

E’ frazionabile a giorni, ma non a ore.

Spetta anche nel caso di morte perinatale del figlio.

E’ compatibile con il congedo di paternità alternativo, non negli stessi giorni.

E’ indennizzato nella misura del 100% della retribuzione. Il computo è basato sui soli giorni lavorativi.

Congedo di paternità alternativo

Il congedo di paternità alternativo è un periodo d’astensione dal lavoro che viene riconosciuto al padre in presenza di determinate condizioni che impedisco alla madre di usufruire del congedo di maternità (astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuta alle madri per la gravidanza e il puerperio):

• Abbandono del figlio da parte della madre;

• Morte o grave infermità della madre;

• Affidamento esclusivo del figlio al padre.

A questi eventi, si aggiunge – nel caso di adozione o affidamento di minori – la rinuncia (totale o parziale) della madre al suo diritto al congedo di maternità.

Decorre dalla data in cui si verifica una delle condizioni previste per accedervi e ha durata pari al periodo non fruito dalla madre.

Può sospendersi, anche parzialmente, in caso di ricovero del bambino in ospedale e fino alle sue dimissioni.

Il periodo d’astensione per congedo di paternità alternativa è retribuito con un’indennità pari all’80% della retribuzione, ma il CCNL PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI prevede un’integrazione fino al 100% della retribuzione percepita in servizio, con differenziale a carico del datore di lavoro.

Riposi giornalieri (Allattamento)

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, come la madre e in alternativa, ai riposi giornalieri nel primo anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso d’adozione/ affidamento, con indennità pari alla retribuzione.

Il padre ha diritto (in alternativa alla madre) ad assentarsi dal lavoro per un’ora al giorno (orario di lavoro inferiore a sei) o per due ore al giorno (orario di lavoro almeno pari a sei ore) nel caso in cui la madre lavoratrice dipendente non usufruisca del diritto per espressa rinuncia o perché appartiene ad una delle categorie per le quali non è previsto il diritto ai riposi giornalieri.

E’ previsto il raddoppio dei permessi in caso di parto gemellare o plurimo e in caso d’adozione o affidamento di almeno due bambini (non necessariamente fratelli) entrati in famiglia anche in date diverse.

I periodi d’assenza dal servizio per riposo giornaliero sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.

Malattia del figlio

Il padre, in alternativa alla madre, ha diritto di assentarsi dal lavoro per la malattia del figlio:

• d’età non superiore a 3 anni;

• d’età compresa fra i 3 e gli 8 anni, con il limite di 5 giorni lavorativi all’anno.

L’assenza per malattia del figlio deve essere giustificata con la presentazione, al datore di lavoro, del certificato di malattia del minore, ma non è soggetta agli ordinari controlli previsti per la malattia del lavoratore.

In relazione ai periodi usufruibili per malattia del figlio minore, spetta la contribuzione figurativa.

Congedo parentale

Il congedo parentale è un periodo d’astensione facoltativa dal lavoro concesso a entrambi i genitori (in costanza del rapporto di lavoro) per dedicarsi ai bisogni affettivi, relazionali e di cura del bambino nei suoi primi anni di vita (12 anni). Il diritto al congedo parentale viene meno con la cessazione del rapporto di lavoro all’inizio o durante il periodo di congedo richiesto (dalla data di interruzione). I genitori adottivi e affidatari possono usufruire del congedo parentale entro i primi 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore a prescindere dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, ma non oltre il compimento della sua maggiore età. E’ previsto un periodo complessivo (tra i due genitori) non superiore a 10 mesi elevabili a 11 qualora il padre usufruisca del congedo (continuativo o frazionato) per almeno 3 mesi.

La madre e il padre possono astenersi dal lavoro anche contemporaneamente.

Tenendo conto di questi limiti complessivi, il diritto al congedo parentale spetta:

• Alla madre, per un periodo (continuativo o frazionato) di massimo 6 mesi;

• Al padre, per un periodo (continuativo o frazionato) di massimo 6 mesi elevabili a 7 in caso di sua astensione dal lavoro per almeno 3 mesi;

• Al padre, anche durante il periodo d’astensione obbligatoria della madre (dal giorno successivo al parto) anche se la stessa non lavora;

• Al genitore solo (madre o padre) per un massimo di 11 mesi continuativi o frazionati.

Nel caso di parto, adozione o affidamenti plurimi si può accedere al congedo parentale, alle condizioni previste, per ogni bambino.

Il congedo parentale è frazionabile a ore.

Il congedo parentale è indennizzato:

• Al 30% della retribuzione entro i 12 anni d’età del bambino (o dall’ingresso in famiglia per adozione/affidamento, ma non oltre il compimento della maggiore età) per un periodo massimo complessivo tra madre e padre di 9 mesi così ripartito:

• Il padre ha diritto a un periodo indennizzabile di 3 mesi – non trasferibile alla madre – fino al dodicesimo anno del bambino (o ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento);

• La madre ha diritto a un periodo indennizzabile di 3 mesi – non trasferibile al padre – fino al dodicesimo anno del bambino (o ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento);

• Entrambi i genitori hanno diritto – in alternativa tra loro – a un ulteriore periodo indennizzabile di 3 mesi;

• Il genitore solo ha diritto ad un periodo indennizzabile di 9 mesi.

• Al 30% della retribuzione per i periodi di congedo ulteriori (rispetto ai 9 mesi indennizzati) a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

• All’80% della retribuzione per un mese complessivo (madre e padre, fruibile individualmente o in modalità ripartita tra i genitori, entro il sesto anno del bambino (o ingresso in famiglia per adozione/affidamento) a condizione che:

• Il congedo parentale sia fruito dal primo gennaio 2023;

• Il congedo parentale sa fruito per figli d’età inferiore a 6 anni oppure entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

• Il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità si sia concluso dopo il 31 dicembre 2022.

Con riferimento all’indennità dell’80%, la Legge di Bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentele, ma prevede l’incremento della stessa (dal 30% all’80%) per un solo mese. Sono indennizzati all’80% della retribuzione i primi periodi di congedo parentale, con il limite complessivo di un mese della coppia. I periodi successivi sono indennizzati al 30% della retribuzione nel rispetto dei limiti (individuali e di coppia) e dei termini temporali entro cui è possibile accedere al congedo parentale.

Anche il genitore solo ha diritto al mese indennizzato all’80% della retribuzione.

Ai genitori che accedono al congedo parentale viene riconosciuta un’indennità del 60% della retribuzione per un ulteriore mese rispetto al primo da fruire entro il sesto anno del bambino. Esclusivamente per l’anno 2024 questa indennità è pari all’80% della retribuzione. Alla nuova misura di sostegno (aggiuntiva rispetto a quella che prevede un’indennità dell’80% nel primo mese ed entro il sesto anno di vita del bambino), possono accedere i genitori che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, dopo il 31 dicembre 2023.

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